L’importo superiore
al dovuto genera un credito
per il locatore
Attenzione ai casi
in cui l’attività svolta
è considerata di impresa
Alessandra Caputo
La ritenuta subita più elevata dell’imposta dovuta genera un credito in dichiarazione. Questo anche
nell’ipotesi di locazioni brevi.
Quando si concede in locazione
breve un immobile e interviene un
intermediario all’atto del pagamento, quest’ultimo è obbligato a
operare una ritenuta sull’ammontare dei corrispettivi pari al 21
per cento. A partire dallo scorso
anno, questa ritenuta è sempre
considerata a titolo di acconto.
Quindi ciascun locatore dovrà poi
31,98%
effettuare i conteggi delle proprie
imposte in sede di dichiarazione
dei redditi e da queste scomputare
le ritenute subite.
Può verificarsi il caso in cui la ritenuta subita risulti superiore all’imposta effettivamente dovuta.
Questo accade quando, ad esempio, il contribuente non si avvale
del regime della cedolare secca ma
decide di applicare il regime ordinario e pagare l’Irpef progressiva
e può beneficiare di detrazioni che
riducono o azzerano l’imposta dovuta. In questa ipotesi, la ritenuta
subita diventa, in tutto o in parte,
un credito. La stessa situazione
potrebbe verificarsi quando la ritenuta è applicata per errore: si
pensi a un proprietario che concede in locazione più di quattro unità
immobiliari nel corso dell’anno e
che, quindi, perde il diritto ad applicare la cedolare secca poiché
l’attività è considerata attività di
impresa (Iegge 178/2020, con decorrenza anno 2021).
La ritenuta, di fatto, è un anticipo delle imposte che il soggetto che
la subisce dovrà versare all’erario;
se l’imposta è più bassa o addirittuLA RIDUZIONE FORFETTARIA
Per Campione d’Italia fissata al
31,98% la riduzione forfettaria del
cambio da applicare ai redditi in
franchi svizzeri relativi al 2024
ra inesistente, quell’anticipo è un
credito che si vanta nei confronti
dell’Erario.
Poi va ricordato che il comma 78
della legge 207/2024 prevede l’obbligo di indicare il codice nelle dichiarazioni fiscali e nei modelli di
Certificazione unica (Cu). Nel modello Cu 2025, è inserito un campo
in cui il codiceva inserito. Dalla lettura delle specifiche tecniche, peraltro, il campo appare obbligatorio
se sono assenti quelli relativi ai dati
catastali (foglio e particella). Sul
punto, però, sono necessarie due
osservazioni. La prima è che l’obbligo di dotarsi del Cin è stato differito al i° gennaio 2025 e che, quindi,
l’obbligo di indicare il dato nei modelli dichiarativi dovrebbe decorrere da questa data; la seconda è
che lo stesso obbligo non sembra,
almeno per ora, essere previsto nei
modelli di dichiarazione dei redditi
i quali, però, sono ancora in bozza.
In attesa di qualche indicazione
ministeriale in merito si potrebbe
ipotizzare che il Cin, che comunque
nel 2024 poteva già essere chiesto,
debba essere indicato solo da
quanti già lo posseggono.
